Atti di concessione

Art.26, c.2

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Art.27

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma  2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

           



ATTI DI CONCESSIONE

- CONTRIBUTI ANNO 2018;

CONTRIBUTI ANNO 2017;

CONTRIBUTI ANNO 2016;

- CONTRIBUTI ANNO 2015;

- CONTRIBUTI ANNO 2014;

- CONTRIBUTI ANNO 2013.

 



ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

L'art. 1 del D.P.R. 7.4.2000, n. 118, ad oggetto: "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della Legge 15.3.1997, n. 59", prevedeva che:

"1. ....gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo annualmente.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi ne assicurano la massima facilità di accesso e pubblicità.".

L'art. 43 del D. Lgs. 17 maggio 2016, n. 97 (il cosiddetto FOIA - Freedom of Information Act) ha abrogato, fra l'altro, l'art. 1 del D.P.R. n. 118/2000, istitutivo degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica. Tale obbligo informativo è, pertanto, da ritenersi assorbito da quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 (cfr. Linee Guida Trasparenza dell'ANAC di cui alla delibera n. 1310/2016).

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA (2006-2015)

 

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