Contrattazione integrativa

Art.21, c.2

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.


Informazioni relative alla contrattazione integrativa.

Per quanto previsto dall’art. 9 bis del d. lgs. 33/2013 e dall’art. 42 comma 2 del d. lgs. 97/2016, a partire dal 23 giugno 2017, le amministrazioni pubbliche potranno adempiere all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito dei contratti integrativi stipulati e delle relative relazioni illustrativa e tecnica mediante l’invio all’Aran ed al Cnel, attraverso la procedura web unificata, dei suddetti documenti, nonché mediante l’indicazione, sul proprio sito istituzionale, del collegamento ipertestuale alla banca dati dei contratti integrativi Aran-Cnel.

BANCA DATI DEI CONTRATTI INTEGRATIVI ARAN-CNEL




 

Si pubblicano di seguito le informazioni relative alla contrattazione integrativa. Tali informazioni sono costituite dalla scheda informativa 2 e dalla tabella 15, entrambe trasmesse alla Ragioneria Provinciale dello Stato in sede di rilevazione del conto annuale del personale dipendente, nonché dagli atti approvati dall'Ente ed afferenti la contrattazione decentrata.