Provvedimenti organi indirizzo-politico

Art.23

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

a) autorizzazione o concessione;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture  e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. 


ANNO 2017

- DELIBERE DI CONSIGLIO  ANNO 2017;

- DELIBERE DI GIUNTA  ANNO 2017.


ANNO 2016

- DECRETI SINDACALI ANNO 2016;

- DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2016;

- DELIBERE DI GIUNTA ANNO 2016.


ANNO 2015

- DECRETI SINDACALI ANNO 2015;

- DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2015;

- DELIBERE DI GIUNTA ANNO 2015.

 


ANNO 2014

DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2014.pdf

- DELIBERE DI GIUNTA ANNO 2014 .pdf